Fincircoli

Cooperativa Consortile

Circoli Cooperativi Lombardia

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Statuto

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1) E' costituito ai sensi dell'art. 27 DLCPS 1577/1947 modificato dalla L. 17.2.1971 n. 127, sotto forma di società cooperativa, un Consorzio tra società cooperative con sede in Lombardia, che svolgano l'attività di "circolo cooperativo", cosi' come specificato al successivo art. 4.

Il Consorzio assume la denominazione di:

 "FINCIRCOLI COOPERATIVI LOMBARDI - COOP. CONSORTILE"

Esso ha sede legale in Milano e potrà istituire sedi secondarie, nelle forme di legge.

Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed alle sue organizzazioni periferiche tra le quali, l'Associazione Lombarda Circoli Cooperativi.

Con delibera del Consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri organismi consortili, società cooperative e a società di altro tipo che svolgano un'attività utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2) Il Consorzio ha la durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria, anche prima della scadenza del termine.

3) Il Consorzio e' basato sui principi della mutualità e non ha fini di lucro. Esso si propone di collaborare allo sviluppo economico, aziendale e sociale delle cooperative socie, assistendole nelle operazioni di finanziamento bancario e parabancario.

La cooperativa potrà operare anche con terzi.

A tal fine per facilitare l'accesso al credito ai propri soci, avvalendosi del proprio patrimonio, del fondo rischi e delle fidejussioni eventualmente apportate dai soci, fornirà garanzie agli istituti di credito eroganti, secondo le modalità previste dal presente statuto e specificate negli appositi regolamenti interni.

Il Consorzio potrà inoltre:

a) assistere i soci nell'espletamento delle pratiche bancarie e finanziarie in genere, specie nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi tipo;

b) stipulare convenzioni con istituti ed aziende di credito per regolamentare tassi e condizioni bancarie da riservare ai propri soci;

c) assistere i soci in ogni loro esigenza di politica finanziaria e del credito;

d) acquisire contributi erogati dalla Regione Lombardia o da altri Enti pubblici, in conto capitale e/o in conto interessi e rivolti ad agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

1) l'acquisto (inclusa l'area), la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività sociale;

2) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività Il Consorzio provvederà a ripartire detti contributi, tra i propri soci, con le modalità stabilite dalle vigenti leggi e da un proprio regolamento interno, da approvarsi con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci;

e) fornire ai circoli cooperativi soci servizi di assistenza commerciale e organizzativa, per la ristrutturazione immobiliare, impiantistica, di arredamento delle proprie sedi, stipulando apposite convenzioni e contratti con le ditte fornitrici, nonchè servizi di assistenza contabile, legale e fiscale attraverso convenzioni con professionisti abilitati a tali attività, laddove occorra un professionista; il Cosorzio potrà inoltre svolgere altri servizi in base alle esigenze dei Circoli associati e dei loro oggetti sociali;

f) produrre, stampare e divulgare materiale informativo, giornali (esclusi i quotidiani), bollettini, libri, documenti, audiovisivi, in particolare sui temi cooperativi, dello sviluppo, dell'alimentazione, della salute, dell'ambiente e dell'educazione alla mondialità ed alla legalità;

g) progettare e/o realizzare servizi e prodotti di supporto informatico/informativo rivolti ai soci a ad enti aventi finalità analoghe a quelle delle Cooperative socie del Consorzio;

h) organizzare incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, spettacoli, viaggi e manifestazioni culturali;

i) promuovere e realizzare corsi di formazione rivolti ai soci delle cooperative consorziate, ed a non soci;

l) compiere tutti gli atti e contratti attinenti o comunque utili al raggiungimento del fine sociale e pertanto, fra l'altro, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, partecipare sotto qualsiasi forma ad enti, consorzi, società anche se non costituite in forma cooperativa, i cui fini siano direttamente o indirettamente volti allo sviluppo e consolidamento del movimento cooperativo in generale ed in particolare dei soci del consorzio e non siano comunque in contrasto con il proprio statuto;

m) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, società e privati, nonche' contributi dello Stato e di altri Enti pubblici e privati per la costituzione di un fondo rischi o similari.

TITOLO II

SOCI E QUOTE

4) Il numero dei soci comunque non inferiore a quello minimo previsto dalla legge, e' illimitato.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi che svolgano l'attività di circolo cooperativo ovvero "esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar e/o trattoria che sviluppano anche una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative, culturali, sportive e del tempo libero."

Possono altresi' essere socie le cooperative con attività affine, complementare o comprendente quella sopra descritta e che possano collaborare al raggiungimento degli obbiettivi del Consorzio.

Le cooperative socie devono avere la sede legale nel territorio della Regione Lombardia; devono essere regolarmente costituite ed iscritte nell'Albo delle Cooperative.

5) Per essere ammessi come soci gli enti cooperativi dovranno presentare, al consiglio di amministrazione del Consorzio, domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato al momento della domanda

b) estratto della delibera dell'organo sociale che inoltra la domanda di ammissione

c) dichiarazione contenente l'impegno a rispettare lo statuto del Consorzio ed i suoi regolamenti interni; il numero e settore d'iscrizione al registro prefettizio; indicazione della quota sociale che si intende sottoscrivere e versare e che comunque non potrà essere inferiore a euro 250 (duecentocinquanta).

6) L'ammissione a socio e' deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di statuto e dell'inesistenza di cause di incompatibilità.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci solo dopo che, da parte del nuovo ammesso, sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo, nella misura prevista dal successivo articolo 7 che, comunque, deve avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, pena la decadenza, senza ulteriori formalità.

7) I soci sono obbligati:

a- a sottoscrivere e versare una quota di capitale sociale non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta). Potranno sottoscrivere una quota multipla di euro 250 (duecentocinquanta), ma non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b- al versamento del sovrapprezzo stabilito dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione; la determinazione della assemblea rimarrà valida fino a diversa delibera;

c- a partecipare alla costituzione del fondo rischi del consorzio conferendo, al momento dell'adesione, una somma non inferiore a euro 150 (centocinquanta);

d- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni sociali; a partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie dei soci; a favorire lo sviluppo del Consorzio.

e- ad assolvere puntualmente a tutti i debiti garantiti dal Consorzio, ed eventualmente concedendo al Consorzio stesso le garanzie che questo potesse richiedere a fronte di finanziamenti ottenuti tramite il Consorzio e garantiti dal Consorzio.

TITOLO III: RECESSO - ESCLUSIONE

 8) La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

Essa deve essere annotata sul libro dei soci, a cura del Consiglio d'Amministrazione.

9) Il recesso del socio e' sempre ammesso con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ed il consiglio di amministrazione potranno di comune accordo abbreviare od allungare il termine di cui sopra.

10) l'esclusione e' deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio:

a- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto con gravi inadempimenti;

b- che venga a perdere i requisiti mutualistici;

c- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta, o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo, verso la società, purche' l'inadempimento sia grave;

d- nei confronti del quale si sia aperta una procedura concorsuale o si sia verificata una causa di scioglimento;

e- che, quando richiesto dal Consorzio di far fronte all'impegno fidejussorio o di garanzia già assunto, si sia rifiutato di adempiere;

f- che si sia reso insolvente per debiti garantiti dal Consorzio.

Il socio e' escluso di diritto se non ha piu' i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

11) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed hanno efficacia dall'iscrizione a Libro Soci, salvo che non sia adito, entro trenta giorni, il collegio arbitrale di cui infra.

Le controversie che insorgessero tra i soci ed il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio d'Amministrazione, su tali materie, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 del cod. proc. civile, alla decisione arbitrale del collegio, regolato dal presente statuto.

12) I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo o, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Il socio che ha ottenuto garanzie dal Consorzio non ha, quali che siano le circostanze di cui agli art. 9 e 10, diritto alla liquidazione della propria quota prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Il Consorzio puo' compensare eventuali propri crediti con i prestiti o versamenti effettuati a qualsiasi titolo dal socio che recedere od e' escluso.

13) I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicata nel precedente articolo 12.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute a riserva ordinaria.

TITOLO IV^ : PATRIMONIO SOCIALE

 14) Il patrimonio del Consorzio e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a quello di statuto e non superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e con le tasse di ammissione;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità o contributo, anche proveniente da enti pubblici, che pervenisse al consorzio per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio del Consorzio potrà essere utilizzato unicamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Le riserve, tutte e nessuna esclusa (e neppure quelle costituite ai sensi art. 12 L. 16.12.1977 n. 904) ed eventuali modifiche ed integrazioni non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento. 15) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli ne' essere cedute a terzi ne' a soci, con effetto verso la società.

16) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese o costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri, destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) o nella diversa misura stabilita dalla legge,  al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modificazioni;

b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) a retribuire le quote sociale effettivamente versate in misure non superiore al tasso di interesse massimo previsto per le cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile.

 

TITOLO V^: GESTIONE SOCIALE

17) Il socio potrà ottenere dal Consorzio prestazioni di garanzia o concorrere all'assegnazione di contributi erogati da enti pubblici, indicato al punto d) art. 3, soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel libro soci.

Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione puo', con delibera presa all'unanimità, decidere, in via del tutto eccezionale, che il Consorzio conceda prestazioni di garanzia o ammetta alla assegnazione di contributi anche per chi e' socio da un periodo inferiore, purche' l'operazione sia giustificata dalle particolari esigenze creditizie dell'impresa.

18) Le prestazioni di garanzia potranno essere concesse con delibera del Consiglio d'Amministrazione, previo accertamento:

a) della natura e durata del credito richiesto; delle condizioni e modalità fissate dall'istituto erogante e dalle eventuali garanzie offerte dal socio;

b) della situazione finanziaria e patrimoniale nonche' dell'andamento della gestione dell'impresa del socio;

c) delle finalità del credito richiesto, dei programmi di investimento e sviluppo dell'attività aziendale e sociale che si intendono finanziare;

d) dell'esposizione complessiva del consorzio per garanzie già prestate e dalle richieste di istruttoria.

I criteri di priorità nell'accoglimento di piu' domande di prestazioni di garanzia da parte dei soci, saranno determinate dai regolamenti interni.

19) L'assegnazione di contributi erogati da enti pubblici viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, previo accertamento:

della conformità del programma d'investimento alle finalità specificate alla lettera d) art. 3) del presente statuto ed alle disposizioni emanate dall'ente pubblico erogante;

20) Il Consiglio d'Amministrazione determinerà, con propria delibera, la misura e le modalità di riscossione di diritti a carico dei soci, in proporzione al servizio di garanzia prestato, allo scopo di assicurare la copertura alle spese di amministrazione del Consorzio.

Analoghi diritti potranno essere posti a carico dei soci che usufruiranno delle altre prestazioni del Consorzio, previste dall'articolo 3 dello Statuto.

TITOLO VI^: ORGANI SOCIALI

21) Sono organi della società:

a- l'assemblea dei soci;

b- il Consiglio d'Amministrazione;

c- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

d- il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA

22) L'assemblea dei soci e' costituita dai delegati dei singoli enti associati.

23) Ogni ente associato ha diritto di essere rappresentato in assemblea.

I delegati degli enti associati sono designati dai competenti organi sociali, secondo le seguenti norme:

- ogni socio avrà un delegato, fino a massimo di cinque, per ogni euro 250 (duecentocinquanta) di capitale versato; a tale fine si terrà conto del capitale sottoscritto e versato almeno tre mesi prima dell'assemblea dei soci,

- ogni delegato ha diritto ad un solo voto.

I delegati dei soci che per un qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri delegati, aventi diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascuno non puo' rappresentare piu' di cinque delegati.

24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche diverso dalla sede sociale) e la data della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso deve essere inviato a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione con un mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, quali lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica, consegna diretta con ricevuta a firma autografa del destinatario con la indicazione della data del ricevimento.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, ed intervenga la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

25) L'assemblea ordinaria:

a- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

b- procede alla nomina delle cariche sociali;

c- determina la misura del compenso da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e l'emolumento annuale dei sindaci;

d- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;

e- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f- autorizza l'organo amministrativo al compimento delle operazioni che per legge o per statuto devono essere preventivamente deliberate dalla assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritiene necessario o ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce a deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

26) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei delegati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

27) Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Hanno diritto al voto i delegati delle cooperative socie che risultino iscritte sul Libro Soci da almeno tre mesi.

La Lega Nazionale Cooperative e Mutue e l'Associazione Lombarda dei Circoli Cooperativi potranno partecipare, con propri rappresentanti, ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

28) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dal Vice Presidente, in caso di loro assenza e' presieduta da un delegato eletto dall'assemblea stessa, che nomina altresi' un segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

29) L'amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio e' affidata al Consiglio d'Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea tra i rappresentanti delle cooperative socie.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre esercizi; i consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente; puo' delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, ed all'apposito comitato tecnico di consulenza.

Spetta all'assemblea determinare l'eventuale compenso ai consiglieri; spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso per i consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi per il consorzio e per i componenti il comitato tecnico di consulenza.

30) Il Consiglio d'Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonche' tutte le altre volte che egli lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, viene comunicato tramite lettera da spedirsi, anche ai sindaci effettivi, non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma in modo che i convocati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

31) Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione del consorzio.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere i bilanci;

c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) nominare il comitato tecnico di consulenza previsto dall'art.34 e deliberare sui compensi e rimborsi spese da riconoscere ai suoi componenti;

e) deliberare tutti gli atti di ogni genere ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e gestioni sociali, delegando alla stipula, di volta in volta, il presidente o altro dei suoi membri;

f) conferire procure, sia generali che speciali, per singoli atti o categorie di atti, ferme le facoltà attribuite al presidente del consiglio d'amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ed i consorziamenti previsti nel comma e) dell'art.3);

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

l) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, nonche' contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati, per la costituzione di un fondo rischi e per fronteggiare le spese amministrative, sempre che non sia necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci;

m) determinare, previo parere del collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi;

n) provvedere, ai sensi dell'art.2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

o) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente specificate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con riferimento alla lettera d) art.3), art.18 ed art.19 dello statuto, al consiglio di amministrazione spetta il compito di esaminare e valutare le domande di finanziamento presentate dai soci, i progetti ed i programmi di investimento e deliberare circa la concessione di garanzie per l'ottenimento del credito o l'assegnazione di contributi erogati da enti pubblici.

Al Consiglio d'Amministrazione sono delegati i poteri di deliberare, in sostituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, sulle materie di cui agli articoli 152, 161, 187, 214 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n.267).

IL PRESIDENTE

32) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente e' percio' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione puo' delegare i propri poteri al vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio d'Amministrazione, stabilendosi limiti della delega, nonche', con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COMITATO ESECUTIVO

33) Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri.

Il Comitato Esecutivo e' investito dei poteri che gli saranno delegati dal Consiglio d'Amministrazione, in conformità dell'art.2381 del c.c.

COMITATO TECNICO

34) Il Comitato Tecnico che ha il compito di esaminare le domande presentate dalle cooperative socie, espletare eventuali indagini e relazionare al Consiglio d'Amministrazione, e' composto da:

= il Presidente del Consiglio d'Amministrazione con funzione di Presidente del Comitato Tecnico;

= il Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

= un consigliere d'amministrazione;

= due o piu' tecnici esterni che per la loro professionalità ed esperienza siano in grado di collaborare ai lavori del comitato stesso.

Il Comitato Tecnico viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione.

I componenti presteranno la loro opera percependo un eventuale gettone di presenza, determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato Tecnico viene meglio esplicitato da un apposito regolamento interno.

IL COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

35) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.

COLLEGIO ARBITRALE

36) Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da Amministratori, componenti dell’Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del tribunale ove ha sede la società che indica anche l’arbitro al quale è attribuita la funzione di Presidente. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti dell’Organo di controllo e per i liquidatori a seguito dell’accettazione dell’incarico.

Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più arbitri, alla loro sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La domanda di arbitrato proposta dalla Società o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle imprese a cura del Presidente della Società ed è resa disponibile ai soci presso la sede sociale ed in luogo accessibile con le stesse modalità utilizzate per gli estratti dei processi verbali relativi alle revisioni cooperative.

Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la Società.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

(Organismo di conciliazione)

Qualora l’Associazione regionale delle cooperative di abitanti, alla quale la Società ha aderito ai sensi dell’articolo 3, abbia costituito l’Organismo di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, è demandata a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:

      a. accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale; azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli Amministratori, i componenti dell’Organo di controllo, i direttori generali ed i liquidatori della Società;

      b. trasferimento delle quote sociali nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti;

      c. qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali di cui all’articolo 36.

Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dal Regolamento predisposto dall’Associazione regionale delle cooperative di abitanti, che deve prevedere modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.

Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale di Roma e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione non raggiunge un accordo fra le parti, il procedimento si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano; il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.

Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all’articolo 40, commi da 3 a 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

 TITOLO VII^: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

37) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà provvedere alla nomina di uno o piu' liquidatori.

38) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come previsto dall'art. 11 della legge 31/1/1992 n. 59.

  TITOLO VIII^: DISPOSIZIONI GENERALI

39) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'Amministrazione elaborerà appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

40) Le clausole mutualistiche di cui all'art. 1 devono essere di fatto osservate.

41) Per quanto non e' previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti speciali sulla cooperazione.

FIRMATO:  GABOARDI GIANLUIGI - MARCO LOVISETTI COADIUTORE L.S.

 

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di MILANO 1

il 25 maggio 2011

al n. 22806 Serie 1T

imp. di registro euro 168